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CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1 PREMESSA / NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'Art.2 n.1 decreto Legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione
della Direttiva 907314 CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori
al trasporto o all'alloggio (omissis)...... che costituiscano parte significativa
del "pacchetto turistico".
2 FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta
di un pacchetto turistico, è regolato. oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalla L.27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxell il 23.4.1970, nonchè dal sovracitato Decr. Legisl.
111/95
3 PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo,
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei
posti e s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo al momento e nel luogo in cui l'organizzatore invierà conferma
scritta anche a mezzo sistema telematico. L'Agenzia di Viaggio venditrice,
in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al Consumatore,
ai sensi dell'art.6 del Decr. Legisl.111/95, copia del contratto solo
se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'Agenzia di Viaggio venditrice ha nei confronti
dell'Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art.1.3
CCV oltre che di Venditore ex. art.4 Decr. Legisl. 111/1995, acquisendo
diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo Cliente
mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima
dell'inizio del viaggio.
4 PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovranno essere versati l'intera quota d'iscrizione
quando prevista e un acconto pari al 30% della quota di partecipazione,
mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato ameno 30 giorni
prima della partenza, salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca
successiva alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere
versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Gli acconti
ed il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal Contraente
al Venditore che li trasmetterà all'Organizzatore secondo gli accordi
tra gli stessi stabiliti.
5 PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal contratto.
Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti:
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al
costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come
ivi riportata.
6 RECESSO DEL CONSUMATORE
Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo
del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il
10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per
tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato) proposto dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui al precedente comma, il Consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente,
o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di
importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere
il rimborso. Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dalla proposta di aumento e di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'Organizzatore si intende accettata. Al Consumatore che receda dal
contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente
articolo, saranno addebitate, la quota di iscrizione se prevista, nonché,
a titolo di corrispettivo per il recesso, le somme qui di seguito indicate:
- Viaggi e soggiorni IT individuali e di gruppo, crociere
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima dalla partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza;
Dopo tale termine la penale sarà pari all'intero valore del pacchetto.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta
in volta alla firma del contratto.
7 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la
propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto
turistico, il Consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti
di cui al secondo comma del precedente art. e nelle modalità di
cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda
da fatto a lui imputabile. Il Consumatore può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsti nel catalogo, nel programma
fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel
termine precedente la data della partenza ivi indicato.
8 CHIARIMENTI IN MATERIA
Gli effetti del recesso del Consumatore o dell'annullamento del pacchetto
turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti art. 6 e 7 che
sostanzialmente riproducono il disposto degli art. 11, 12, e 13 Decr.
Legisl. 111/ 95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le
parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter
Cod. Civ. (introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della direttiva 93/13
CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori) secondo cui "non sono vessatorie le clausole che
riproducono disposizioni di legge".
9 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del Consumatore
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del Consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore
per serie e giustificate ragioni, l'Organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti
e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10 SOSTITUZIONI
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che: A) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 5
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
B) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque
tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona
diversa dal Cliente rinunciato; C) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.
Nel caso la sostituzione venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data
di partenza verrà comunque applicato un costo forfetizzato in Euro
100 per persona sostituita. Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni
caso corrispondere la quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre
solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo. Qualora per tours specifici e per ragioni indipendenti dalla
volontà dell'Organizzatore non sia possibile accettare la richiesta
di sostituzione nei termini sopraindicati, ciò verrà indicato
nelle pagine del catalogo relative a tali tours.
11 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni
fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore
è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga
di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari
desiderata che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore
in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
13 REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi , a meno che provi che l'evento è derivato da fatto
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo
nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere. L'Organizzatore non è responsabile di eventuali perdite
di servizi (pernottamenti, pasti, voli, passaggi nave, ecc) dovute a rottura
del mezzo del Consumatore, o negligenze degli stessi. I Consumatori che
abbiano riscontrato rotture non riparabili in loco del proprio mezzo,
possono proseguire il viaggio procurandosi un veicolo sostitutivo, i cui
costi sono interamente a proprie spese. Se il Consumatore desidera terminare
il viaggio in anticipo, eventuali spese supplementari di rientro o altro
sono a suo carico. L'Organizzatore non è responsabile di variazioni
di percorso, dovute a impraticabilità delle strade, venutasi a
creare per eventi non imputabili alla propria volontà. Il Consumatore
solleva l'Organizzazione dalla responsabilità su eventuali danni
arrecati a persone e cose con la guida dei mezzi propri utilizzati durante
lo svolgimento del viaggio. Il Venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
venditore/intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14 LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne
ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che
extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Berna (CIV ) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità
degli albergatori, nel testo di cui agli rt. 1783 e seguenti c.c.; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CC ) sulla responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona
non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal
per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV. Qualora
il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti,
o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto
del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti
risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento
del verificarsi dell'evento dannoso.
15 OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti
del Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi
a carico di quest'ultimo.
16 RESPONSABILITA' DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei passeggeri limitatamente
alla durata del trasporto con loro mezzi in conformità a quanto
da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.
17 RECLAMI E DENUNCE
Il Consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 n° 2 Decr.
Legisl. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico,
nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione,
all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili,
entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località
di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione
delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al consumatore
l'assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una
pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'Organizzatore,
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo
in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.
18 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì obbligatorio stipulare un contratto di assistenza che copra
le spese di rimpatrio in caso di incidente e/o malattia soprattutto da
zone impervie o escluse da servizi stradali (vedi deserti).
19 I PARTECIPANTI SI IMPEGNANO A:
prestare soccorso ad altri equipaggi o persone in chiara situazione di
difficoltà, osservare le disposizioni che verranno comunicate dal
personale impegnato nell'assistenza in loco. Rispettare le leggi e le
consuetudini dello Stato ospite, concedere il diritto personale di immagine
per filmati e servizi fotografici non lesivi della propria personalità,
osservare le elementari norme di sicurezza.
20 FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi,
ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n°
5 decr. Legisl. n. 111/95.
21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE
Di comune accordo ai sensi dell'art. 29 CCV peraltro potrà essere
previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione,
esecuzione del contratto siano dovute alla decisione di un Collegio Arbitrale
composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno
che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero,
in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator.
Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale
del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo
di conciliazione.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n° 3 e n° 6; art. da 17 a 23;
art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni da quelle relative
al contratto di organizzazione
.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 31° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art.
91° comma; art. 10; art. 141° comma; art. 15; art. 17. L'applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.).
SCHEDA TECNICA
Validità del Programma
Il programma è valido dal 1/1/2010 al 31/12/2010 ed è realizzato
in collaborazione con Air Algerie, Emirates, Lufthansa, Qatar Airways,
Tunisair, Turkish Airline ed altri vettori.
Corso dei Cambi
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in ragione del Dollaro USA
al cambio di € 0,78. Eventuali variazioni in aumento superiori al
10 % del tasso di cambio effettivamente applicato al momento dell'acquisto
dei servizi rispetto al tasso di cambio sopraindicato comporteranno automaticamente
il relativo aumento delle quote di partecipazione.
Tariffe Aeree
Le tariffe aeree utilizzate per la determinazione delle quote di partecipazione
sono quelle applicate dai vettori aerei al momento della stampa del presente
catalogo. Le eventuali variazioni in aumento delle stesse, intervenute
fino al momento della prenotazione, comporteranno il relativo aumento
delle quote di partecipazione.
Organizzazione Tecnica Osservando Il Mondo
Osservando Il Mondo licenza di Categoria A e B rilasciate con decreto
Regionale Lombardia N. 067794 del 12/12/94.
Copertura Assicurativa
Polizza R.C. Tour Operator n. 25128 stipulata da Osservando Il Mondo con
Europ Assistance per le conseguenze della responsabilità civile
verso terzi ai sensi di legge derivanti all'assicurato nella sua qualità
di Organizzatore e/o venditore di servizi turistici.
Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell'art. 16 della legge 3/8/98 n. 269 - La legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
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